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Sequestro preventivo impeditivo – Crediti derivati di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), d.l. n. 34 del 2020 (oggetto del cd. “superbonus” 110%) – Possibilità – Sussistenza

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza  n. 40865 del 21/09/2022ha affermato che:
- sono suscettibili di sequestro preventivo impeditivo, in relazione al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato,

i crediti dei terzi cessionari, di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (oggetto del cd. “superbonus” 110%), posto che gli stessi, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato;
- non rileva la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processualpenalistiche, che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto.

Il Collegio ritiene, infatti, che i crediti sequestrati debbano essere considerati cosa pertinente al reato, non potendosi invece accogliere la tesi secondo cui, esercitata l'opzione della cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione (nella misura del 110% delle spese spese documentate e rimaste a carico), il credito stesso sorgerebbe, in capo al cessionario, a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione.

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