Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».
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