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Compravendita: la clausola penale prevista nel preliminare diviene inefficace se non confermata nel definitivo

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 23307 del 23 ottobre 2020) qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti  al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

Tale presunzione può essere superata solo provando l’esistenza di un accordo stipulato contemporaneamente al definitivo, con cui le parti manifestano la volontà di mantenere in vita alcune clausole (come ad esempio la clausola penale) di cui al preliminare.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, l'unica fonte di diritti ed obblighi è, di regola, il contratto definitivo, che supera i patti anteriori di cui al preliminare, richiedendosi – all'opposto - una espressa manifestazione di volontà volta alla sopravvivenza delle clausole contenute nel preliminare.

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