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DIRITTO ALL'OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI IN GIUDIZIO SOLO PER MOTIVI LEGITTIMI (DATI SENSIBILI - DELICATEZZA VICENDA)

In tema di diritto all’anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica,

la Sezione tributaria della S.C. – a fronte di istanza di omissione delle generalità avanzata, per il tramite dei l.r., da una società importatrice di prodotti di abbigliamento riproducenti loghi di noti marchi e dai coobbligati rappresentanti indiretti in dogana cui erano stati notificati avvisi di accertamento e corrispondenti atti di contestazione di sanzioni in seguito a rettifica del valore doganale delle merci importate – ha rigettato la domanda di anonimizzazione delle controricorrenti in ritenuto difetto dei motivi «legittimi» in grado di fondare la richiesta di oscuramento, da intendersi, ad avviso della S.C., come sinonimo di motivi «opportuni», nella specie esclusi in ragione della materia trattata, di per sé non sensibile né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza (Cassazione V Sez. Trib., sent. n° 16807 del 2 luglio 2020)

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