Contattaci: +39 096 77 10 50

LA REVOCA DELL’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LA REVOCA DELL’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PUÒ AVVENIRE SOLO NEI CASI TASSATIVAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni Unite Penali (sentenza 14723/20) hanno affermato che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.

Vai su