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USUCAPIONE DEL COEREDE - NON E' NECESSARIA L'INTERVERSIONE DEL POSSESSO

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;

a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.

La Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire i principi consolidati in materia di usucapione da parte del coerede, ha escluso che la coabitazione con il de cuius e la disponibilità delle chiavi sia indice del possesso esclusivo dell'immobile.

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza. N° 32413/2022

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